RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, come modificato dal D. Lgs. 5 giugno 1998 n. 203 e dal D. Lgs. 30 marzo 2000 n. 99, come modificato dal D.L. n. 185/2008, il contribuente può regolarizzare le violazioni connesse al pagamento dell’I.C.I. mediante il “ravvedimento operoso”, a condizione “che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza”.
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO: il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento contestuale dell'’imposta, della sanzione ridotta e degli interessi calcolati come di seguito specificato.
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VIOLAZIONE
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TERMINE
RAVVEDIMENTO
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IMPORTO DA VERSARE
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Omesso o parziale versamento:
acconto 2008
saldo 2008
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Entro un anno dalla data di scadenza
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Imposta + Sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta ancora da versare + Interessi: 3% (*)
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Omesso o parziale versamento dell’acconto 2009
Del saldo 2009
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Entro 30 giorni
Dalla data di scadenza
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Imposta + Sanzione: 2,5% (1/12 del 30%) dell’imposta ancora da versare + Interessi: 3%(*)
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Omesso o parziale
versamento dell’acconto 2009
del saldo 2009
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Entro un anno
Dalla data di scadenza
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Imposta + Sanzione: 3% (1/10 del 30%) dell’imposta ancora da versare + Interessi: 3%(*)
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Gli interessi sono calcolati al tasso legale*(* con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti al giorno di effettivo versamento), usando la seguente formula:
IMPOSTA X TASSO LEGALE X GG / 36.500.
Il versamento deve essere eseguito :
- sul conto corrente postale n. 16899023 intestato a: COMUNE DI CANINO - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – SERVIZIO TESORERIA
Una volta effettuato il pagamento, la fotocopia della ricevuta di versamento andrà recapitata o inviata all’ufficio ICI insieme alla comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso. (Il modulo è disponibile nella sezione “Modulistica”).